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La Manutenzione della Caldaia è davvero obbligatoria?

Scopriamo cosa dice la normativa per quanto riguarda la provincia di Trieste.

Le caldaie sono un elemento cruciale in molte case e aziende, assicurando il riscaldamento e la fornitura di acqua calda. Tuttavia, spesso sottovalutiamo l’importanza della manutenzione delle caldaie e delle normative che ne regolamentano l’uso.
Nella provincia di Trieste, come in molte altre regioni, esistono leggi e regolamenti che mirano a garantire la sicurezza e l’efficienza delle caldaie. In questo articolo, esploreremo l’importanza della manutenzione delle caldaie e le normative relative alla provincia di Trieste e vedremo se e quando essa risulta obbligatoria.

Manutenzione delle Caldaie: Una Priorità per la Sicurezza

Le caldaie, se non mantenute correttamente, possono diventare pericolose.
La manutenzione regolare delle caldaie è essenziale per garantire che funzionino in modo sicuro ed efficiente.

Ecco alcune delle principali ragioni per cui la manutenzione delle caldaie è così importante:

1. Sicurezza: Le caldaie mal tenute possono diventare una minaccia per la sicurezza, causando perdite di gas, incendi o esplosioni. La manutenzione regolare può individuare e risolvere i problemi prima che si trasformino in situazioni pericolose.
2. Efficienza energetica: Le caldaie inefficienti consumano più energia, aumentando i costi e l’impatto ambientale. Una caldaia ben mantenuta funzionerà in modo più efficiente, riducendo i consumi di combustibile e le emissioni di carbonio.
3. Durata della caldaia: La manutenzione prolunga la vita “utile” di una caldaia. Sostituire una caldaia è costoso, quindi la manutenzione preventiva può essere considerata a tutti gli effetti come un investimento a lungo termine.
4. Conformità normativa: Le leggi e i regolamenti richiedono la manutenzione regolare delle caldaie. Argomento che vedremo nello specifico nei prossimi paragrafi.

Normative generali sulla Manutenzione delle Caldaie a Trieste

Nella provincia di Trieste, come in tutta Italia, esistono leggi e regolamenti specifici che regolamentano la manutenzione delle caldaie. Queste normative sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza dei sistemi di riscaldamento. Alcuni punti salienti delle normative a Trieste includono:

1. La Legge 10/1991: Questa legge stabilisce l’obbligo per i proprietari di edifici di sottoporre le caldaie a una manutenzione periodica. La frequenza della manutenzione dipende dalla potenza della caldaia e dal tipo di combustibile utilizzato.

2. Certificati di Efficienza Energetica: La provincia di Trieste richiede la redazione di un Certificato di Efficienza Energetica per le caldaie. Questo documento attesta l’efficienza del sistema e deve essere fornito al momento della vendita o dell’affitto di un immobile.

3. Revisioni obbligatorie: Le caldaie devono essere sottoposte a revisioni periodiche da parte di tecnici abilitati. Queste revisioni verificano che la caldaia sia conforme alle normative di sicurezza e che sia funzionante in modo efficiente.

4. Requisiti di sicurezza: Le caldaie devono essere installate in conformità con i requisiti di sicurezza specifici. Questi includono la corretta aerazione, l’installazione di dispositivi di sicurezza e la posizione corretta all’interno dell’edificio.

5. Regolamenti sui gas combustibili: Se la caldaia utilizza gas combustibili, devono essere rispettate le normative sulla sicurezza dei gas. Queste regole coprono l’installazione e la manutenzione delle tubature e degli apparecchi a gas.

La legge quindi impone l'obbligo di sottoporre le caldaie a regolari controlli e manutenzioni.

In Italia, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013 stabilisce chiaramente che tutte le caldaie a gas devono essere sottoposte a manutenzione regolare.

Questa normativa si applica anche a Trieste e in tutto il Friuli-Venezia Giulia.

La manutenzione delle caldaie è fondamentale per garantire la sicurezza degli occupanti di un edificio e per evitare il rischio di incidenti legati a perdite di gas o malfunzionamenti.

La normativa prevede che la manutenzione debba essere eseguita da personale qualificato e autorizzato, noto come tecnico abilitato. Questi professionisti sono in grado di eseguire ispezioni periodiche per verificare che la caldaia funzioni correttamente, senza perdite di gas o potenziali rischi per la salute. Inoltre, essi possono effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione necessarie per mantenere l’efficienza del sistema.

Vediamo invece cosa dice la legge, in merito alla periodicità
delle operazioni di controllo

Art. 7 – Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili nè reperibili le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;

b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

Art. 8 – Controllo dell’efficienza energetica degli impianti termici

1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante:

a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei localiclimatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.

2. Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come individuati all’Allegato A del presente decreto.

3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:

a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza energetica.

4. Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.

5. Al termine delle operazioni di controllo, l’operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell’Allegato A del presente decreto. Una copia del Rapporto e’ rilasciata al responsabile dell’impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al comma 5 dell’articolo 7; una copia e’ trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile all’indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con la cadenza indicata all’Allegato A del presente decreto. Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto, la trasmissione alle Regioni o Province autonome deve essere eseguita prioritariamente con strumenti informatici. Restano ferme le sanzioni di cui all’articolo 11 in caso di non ottemperanza da parte dell’operatore che effettua il controllo.

Quali sono le maggiori difformità riscontrate
dagli ispettori dell'UCIT durante la verifica agli impianti?

Nel seguente paragrafo, esamineremo alcune delle difformità più comuni riscontrate dagli ispettori dell’UCIT negli impianti, concentrandoci su come queste possano fungere da campanello d’allarme per chi possiede una caldaia.

Riconoscere questi segnali precoci può fare la differenza tra un sistema di riscaldamento affidabile e sicuro e il potenziale rischio di malfunzionamenti e le conseguenti sanzioni a cui si va incontro.

Quindi, se sei interessato a mantenere la tua caldaia in condizioni ottimali, continua a leggere e scoprirai come la presenza di queste difformità possano indicarti l’importanza di una revisione tempestiva.

1. Libretto di impianto / R.C.T. assente o incompleto

2. Installata doccia nel locale caldaia a gas (tipo B)

3. Apertura ventilazione fissa (caldaia di tipo B) ostruita/insufficiente/assente

4. Canale da fumo non a norma: diametro/pendenza/riduzione/altezza/lunghezza/cambi di direzione

5. Canale da fumo in cattivo stato: corroso/mal innestato

6. Dispositivi di regolazione e controllo assenti/non funzionanti

7. Coibentazione inesistente/scadente

8. Locale caldaia adiacente ad autorimessa (caldaia a gas di tipo B) : senza porta avente caratteristiche al fuoco RE120

9. Impianto non conforme alla normativa vigente : tubazione gas non conforme alla norma UNI 7129/ tubazione o contatore gas in locale non idoneo/ caldaia (tipo B – tipo C) installata in locale non idoneo

10. Presa aria comburente (caldaia tipo C) irregolare/assente

11. Installazione non ammessa nello stesso locale : caldaia di tipo B e generatore di calore a combustibile solido

12. Locale non idoneo (caldaia tipo B) installata in bagno/camera da letto/autorimessa

13. Rigurgito di fumi in ambiente

14. Valore di monossido di carbonio irregolare (CO> a 1000 ppm)

15. Indice di fumosità irregolare (Bacharach)

16. Rendimento di combustione insufficiente

17. Impossibile effettuare la prova per prelievo fumi inesistente/inaccessibile

18. Impossibile effettuare la prova: caldaia spenta/non si accende

File e approfondimenti

Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.74/2014 (GU n. 55 del 07/03/2014)
DOWNLOAD

DM 383 del 06.10.2022 – RIDUZIONE RISCALDAMENTO (Decreto pubblicato sul sito del Ministero della Transizione ecologica)
DOWNLOAD
Tutte le normative
Vedi normative
Sanzioni per mancato controllo/revisione
Vedi Sanzioni

Principali periodicità per la manutenzione e il controllo degli impianti termici.
Vedi Periodicità